REGOLAMENTO DEI SETTORI E DEI DIPARTIMENTI (1)
DELL’ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CULTURA E DELLE ARTI
CENTRO STUDI E FORMAZIONE
– Art. 1 –
L’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale si propone le finalità espresse nell’art. 2 dello Statuto e in particolare di incentivare negli studenti di musica o diplomati in una disciplina musicale, sia italiani che stranieri, l’interesse e l’amore per le attività orchestrali dando ad essi l’opportunità di mettere in pratica tutte le nozioni acquisite nei vari settori dei loro studi musicali.
– Art. 2 –
Potranno essere attivate o disattivate Sezioni Operative dell’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale in Italia e all’estero con delibere dell’Assemblea degli Associati.
Tutte le Sezioni Operative sono assoggettate al presente Regolamento, oltre che allo Statuto e al Regolamento dell’Associazione, ed esse dipendono direttamente dal Consiglio dei Garanti.
In ogni Sezione Operativa possono operare gruppi orchestrali, ensembles strumentali, gruppi corali e gruppi per la formazione di musica d’insieme, come previsto dall’Art. 4 dello Statuto.
Le attività di musicali e orchestrali si sviluppano dall’ 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo (Anno Orchestrale) con pause che verranno stabilite secondo i programmi proposti dal Direttore d’Orchestra e dal Direttore Artistico-Amministrativo e approvati dal Consiglio dei Garanti.
Le prove delle attività musicali e orchestrali non sono aperte al pubblico.
Deroghe eccezionali dovranno essere accordate dal Direttore d’Orchestra e dal Direttore Artistico-Amministrativo.
– Art. 3 –
Possono partecipare alle attività di formazione musicale e orchestrale tutti i soggetti, sia maggiorenni che minorenni e che di seguito verranno chiamati “orchestrali”, di cui all’art. 5 dello Statuto.
Essi dovranno presentare domanda scritta, indirizzata al Presidente dell’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale, secondo i moduli all’uopo predisposti.
– Art. 4 –
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore d’Orchestra e del Direttore Artistico-Amministrativo, delibera, a maggioranza, sull’ammissione degli orchestrali per un periodo di prova di un anno.
Il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo, alla fine del periodo di prova su riportato, esprimeranno al Consiglio dei Garanti un parere vincolante sugli orchestrali da confermare in via definitiva.
Il Consiglio dei Garanti non ammetterà in via definitiva quegli orchestrali che alla fine del proprio periodo di prova abbiano avuto per iscritto valutazione negativa dal Direttore d’Orchestra e dal Direttore Artistico-Amministrativo.
La valutazione si baserà sulle seguenti voci: presenze alle prove, presenze ai concerti, rendimento, interesse dimostrato, comportamento.
Se il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo non daranno per iscritto valutazione negativa per gli orchestrali da confermare, si intenderà tacitamente che la valutazione sia positiva.
Il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Garanti si riuniranno per deliberare sulle ammissioni, con date da stabilirsi di volta in volta.
– Art. 5 –
A tutti gli orchestrali, sia in prova che ammessi definitivamente, è richiesto un comportamento personale e interpersonale, in tutte le attività da essi svolte all’interno dell’Associazione, improntato alla massima correttezza ed educazione e ciò è condizione inderogabile ai fini dell’ammissione e della loro permanenza nell’Associazione.
– Art. 6 –
Il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo operano in piena autonomia applicando tutte le normative previste dallo Statuto e dal presente Regolamento ed hanno la facoltà di prendere tutti i provvedimenti artistici, amministrativi e disciplinari da loro ritenuti necessari per il buon funzionamento delle attività musicali e orchestrali.
Il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo potranno scegliersi i collaboratori che riterranno più opportuno e congiuntamente appronteranno i programmi a lungo, medio e breve termine per le attività musicali e orchestrali.
La scelta dei collaboratori e i programmi delle attività musicali e orchestrali dovranno essere approvati dal Consiglio dei Garanti.
Il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo formeranno i gruppi orchestrali, gli ensembles, i gruppi corali e i gruppi di musica d’insieme secondo le loro valutazioni sulla preparazione musicale degli orchestrali.
Agli orchestrali che studiano o seguano contemporaneamente più discipline musicali, dietro parere favorevole del Direttore d’Orchestra e del Direttore Artistico-Amministrativo, sarà data la possibilità di mettere in pratica le nozioni acquisite nei vari campi dei loro studi musicali.
– Art. 7 –
Il Consiglio dei Garanti potrà nominare, secondo l’Art. 22 paragrafi 2° e 3° dello Statuto, dietro segnalazione e parere favorevole del Direttore d’Orchestra e del Direttore Artistico-Amministrativo, Direttori d’Orchestra Aggiunti che si affiancheranno al Direttore d’Orchestra, seguendone le direttive.
I Direttori Aggiunti opereranno, anche, in stretta collaborazione con il Direttore Artistico-Amministrativo, seguendone le direttive.
Il Consiglio dei Garanti potrà nominare, secondo l’Art. 23 paragrafi 2° e 3° dello Statuto, dietro segnalazione e parere favorevole del Direttore d’Orchestra e del Direttore Artistico-Amministrativo, Direttori Artistici Aggiunti che si affiancheranno al Direttore Artistico-Amministrativo, seguendone le direttive.
– Art. 8 –
Alla fine di ogni anno orchestrale, il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo non confermeranno nell’organico dei vari gruppi musicali gli orchestrali che, nel precedente anno orchestrale, abbiano avuto valutazione negativa.
La valutazione negativa deve essere fatta per iscritto.
La valutazione di fine anno orchestrale si baserà sulle seguenti voci: presenze alle prove, presenze ai concerti, rendimento, interesse dimostrato, comportamento.
Se il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo non daranno per iscritto valutazione negativa per gli orchestrali ammessi in via definitiva, si intenderà tacitamente che la valutazione sia positiva.
Gli orchestrali non confermati nell’organico del proprio gruppo musicale, se desiderano essere riammessi nell’organico anzidetto, dovranno presentare domanda di audizione interna.
L’audizione interna si baserà principalmente su un colloquio e, a richiesta della Commissione, su una prova pratica.
Per l’audizione interna sarà formata una Commissione composta da: Presidente, Direttore Stabile, Direttore Artistico-Amministrativo e due Consiglieri del Consiglio dei Garanti.
Gli orchestrali, che riceveranno valutazione negativa dalla Commissione, potranno ricorrere al giudizio dell’Assemblea degli Associati.
Quanto previsto nei precedenti comma non viene applicato agli orchestrali che sono ancora nel periodo di prova, in quanto per essi la prima valutazione di conferma o meno nel Settore Musicale in cui sono inseriti avverrà al termine del periodo di prova.
– Art. 9 –
Tutti gli orchestrali, sia in prova che ammessi in via definitiva, sono tenuti a:
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a) Partecipare a tutte le prove, a tutti i concerti e a tutte le attività programmate per il gruppo musicale di appartenenza secondo gli elenchi di chiamata diramati dal Direttore Artistico-Amministrativo.
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b) Rispettare l’orario delle prove (entrata e uscita) e gli orari fissati per le altre attività.
In caso eccezionale, se un orchestrale ha necessità di anticipare l’orario di fine prove o di posticipare l’orario di inizio prove, dovrà avvisare preventivamente la Segreteria con un buon margine di tempo; in modo particolare, gli orchestrali minorenni, che hanno tali necessità, dovranno tassativamente presentare richiesta scritta dei propri genitori o questi dovranno provvedere ad accompagnare all’entrata o all’uscita dalle prove il proprio figlio.
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c) Avere il massimo rispetto di tutte le strutture messe a disposizione dall’Associazione (beni mobili e immobili, strumenti, spartiti, raccoglitori, ecc.).
Eventuali danni saranno a completo carico degli orchestrali che li avranno provocati.
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d) Restituire i materiali dati in uso dall’Associazione (raccoglitore, spartiti, papillon, ecc.) quando l’orchestrale, per qualsiasi motivo non faccia più parte dell’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto o non partecipi alle attività musicali per un periodo di tempo superiore a 90 giorni.
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e) Tenere un comportamento corretto durante i concerti: non masticare gomma, non ridere e scherzare con gli altri orchestrali.
Il comportamento durante il concerto è l’immagine che qualifica agli occhi del pubblico dando ad esso la giusta misura dell’impegno profuso da tutti, orchestrali ed organizzatori.
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f) Curare l’abbigliamento durante i concerti:
= le donne dovranno indossare un vestito nero (o blu scuro) oppure gonna nera (o blu) e camicetta bianca, scarpe nere o blu, calze nere o grigie o blu.
= gli uomini dovranno indossare abito nero o blu scuro, camicia bianca, papillon bianco, calze e scarpe nere.
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g) Abbigliamento diverso sarà autorizzato per situazioni particolari.
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h) Tenere un comportamento corretto durante le prove: non chiacchierare, stare attenti alle indicazioni del Direttore d’Orchestra, non ridere e scherzare con gli altri orchestrali, non effettuare prove solistiche estemporanee durante l’accordatura degli strumenti e durante le pause in cui il Direttore fa delle puntualizzazioni, non alzarsi e girovagare per la sala prove mentre gli altri stanno provando, ecc.
Il comportamento durante le prove deve essere improntato al massimo rispetto verso gli altri orchestrali e il Direttore e deve essere finalizzato ad ottenere risultati qualitativi che siano altamente gratificanti per le aspettative di tutti.
– Art. 10 –
Il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo, di concerto con i Direttori d’Orchestra Aggiunti e i Direttori Artistici Aggiunti, stabiliranno, per ogni anno orchestrale, l’organico dei gruppi musicali, in relazione ai programmi previsti, ed essi potranno apportare modifiche all’organico, anche durante l’anno orchestrale, in relazione a variazioni di programmazione che possono intervenire.
– Art. 11 –
Gli orchestrali ammessi in via definitiva che, per gravi motivi o per impedimento a causa di forza maggiore, per un certo periodo di tempo non potessero partecipare alle attività del proprio gruppo musicale, come previsto al precedente Art. 9, punto a), potranno presentare domanda scritta e documentata di interruzione indirizzata al Presidente dell’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale.
La domanda di interruzione verrà valutata dal Consiglio dei Garanti che potrà accordare il periodo di interruzione richiesto e in tal caso detto periodo non avrà influenza alcuna sulle presenze e sulle valutazioni di fine anno orchestrale, come richiesto al precedente Art. 8.
Per gli orchestrali in prova che, per i motivi su esposti, dovessero presentare domanda scritta e documentata di interruzione, il Consiglio dei Garanti potrà accordare il periodo di interruzione richiesto e in tal caso detto periodo interromperà il periodo di prova che continuerà appena l’orchestrale riprenderà la sua attività nell’ambito del proprio Settore Musicale.
Per gravi motivi e impedimenti a causa di forza maggiore sono da intendersi: malattie e gravi motivi personali.
– Art. 12 –
Il Direttore d’Orchestra e il Direttore Artistico-Amministrativo possono sospendere temporaneamente dalle attività dei gruppi musicali quegli orchestrali che con il loro comportamento causino disturbo alle attività del gruppo e il periodo di sospensione verrà conteggiato come assenza ai fini dell’Art. 8 del presente Regolamento.
Il Consiglio dei Garanti, sentito il parere del Direttore d’Orchestra e del Direttore Artistico-Amministrativo, delibera, a maggioranza, sulla espulsione dall’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto di quegli orchestrali che abbiano causato discredito all’immagine e al buon nome dell’Associazione o danni morali o danni materiali alla stessa.
E’ motivo di espulsione anche la non ottemperanza a quanto previsto al precedente Art. 5 del presente Regolamento.
Gli orchestrali possono ricorrere contro i provvedimenti di espulsione.
I ricorsi saranno vagliati e giudicati dall’Assemblea degli Associati.
– Art. 13 –
Gli orchestrali maggiorenni che non vogliano più far parte dei gruppi musicali o non siano confermati, in base all’Art. 8 precedente, possono, comunque, mantenere la qualità di Associato Ordinario.
I genitori degli orchestrali minorenni possono mantenere la qualità di Associato Ordinario, anche se i loro figli non vogliano più far parte dei gruppi musicali o non siano confermati in Orchestra, in base all’Art. 8 precedente.
– Art. 14 –
L’Assemblea degli Associati Ordinari potrà apportare, in qualunque momento, variazioni al presente regolamento.
– Art. 15 –
La sottoscrizione della domanda di ammissione all’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale comporta la completa accettazione, senza riserve, di tutti gli articoli del presente Regolamento oltre la completa accettazione, senza riserve, dello Statuto dell’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale, del Regolamento dell’Associazione e delle normative emanate dagli organi dell’Associazione.
– Art. 16 –
Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce totalmente il Regolamento emanato in data 29 novembre 1998 e successive modifiche, entrerà in vigore contestualmente con l’entrata in vigore del nuovo Statuto.
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(1) Edizione : 27 aprile 2008
P/ Regolamento gruppi O.G.V. – 1/4 – 88