REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE (1)
ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO
CENTRO PERMANENTE DI FORMAZIONE ORCHESTRALE
– Art. 1 –
A tutti gli associati è richiesto, in seno all’Associazione, un comportamento personale e interpersonale improntato alla massima correttezza ed educazione e ciò è condizione inderogabile ai fini dell’ammissione e della permanenza nell’Associazione.
– Art. 2 –
La sottoscrizione della domanda di ammissione all’Associazione comporta la completa accettazione, senza riserve, di tutti gli articoli del presente regolamento oltre che la completa accettazione, senza riserve, dello Statuto dell’Associazione e delle normative emanate dagli organi dell’Associazione.
– Art. 3 –
a) Gli orchestrali, che diventano maggiorenni, devono richiedere l’iscrizione all’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale per essere ammessi come Associati Ordinari.
Tale iscrizione non comporta un ulteriore periodo di prova, se già fatto in precedenza.
La domanda di iscrizione verrà valutata direttamente dal Consiglio dei Garanti per l’ammissione definitiva.
b) Gli orchestrali, che diventano maggiorenni durante il periodo di prova, devono rinnovare a proprio nome la domanda di associazione e completare la parte rimanente del periodo di prova.
In questo caso la domanda di ammissione all’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale sarà valutata in prima istanza dal Consiglio Direttivo e, terminato il periodo di prova, dal Consiglio dei Garanti per l’ammissione definitiva.
Contestualmente alla domanda di ammissione all’Associazione, l’orchestrale richiedente (sia nel caso a) che nel caso b)) dovrà presentare anche la domanda per la frequenza alle attività musicali e versare a proprio nome la quota associativa.
– Art. 4 –
Riepilogo delle procedure per l’iscrizione:
a) in qualità di Associato Ordinario;
b) in un Settore Musicale (per chi è maggiorenne);
c) In un Settore Musicale (per chi è minorenne).
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a) Iscrizione all’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale:
1) Presentare domanda scritta.
2) Ricevere parere favorevole all’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.
3) Dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo versare la quota associativa prevista.
L’associazione è pienamente efficace solo dopo completate le procedure dei precedenti punti 1), 2) e 3).
b) Iscrizione in un Settore Musicale (per chi è già maggiorenne).
1) Presentare domanda scritta per fare parte di un Settore Musicale (questa domanda deve accompagnare la domanda di iscrizione come Associato Ordinario, se non lo si è già).
2) Ricevere parere favorevole del Consiglio Direttivo per l’ammissione nel Settore Musicale richiesto.
= Per chi è già Associato Ordinario, dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, si viene immessi nel Settore Musicale richiesto.
= Per chi non è già Associato Ordinario, la procedura del punto b) deve seguire di pari passo quella del punto a) e l’immissione nel Settore Musicale avviene contestualmente all’associazione.
c) Iscrizione in un Settore Musicale (per chi è minorenne).
1) Un genitore del minorenne, se già non è Associato Ordinario, deve seguire la procedura del punto a) per se stesso.
2) Il genitore deve presentare domanda scritta, a nome del figlio minorenne, perché questi possa far parte di un Settore Musicale.
Il genitore, se già non è Associato Ordinario, deve presentare la domanda per il figlio minorenne contestualmente alla propria domanda di iscrizione all’Associazione Orchestra Giovanile del Veneto – Centro Permanente di Formazione Orchestrale.
3) Ricevere parere favorevole del Consiglio Direttivo per l’immissione del figlio minorenne nel Settore Musicale richiesto.
= Se il genitore è già Associato Ordinario, dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, il figlio minorenne sarà immesso nel Settore Musicale richiesto.
= Se il genitore non è già Associato Ordinario, la procedura del punto c) deve seguire di pari passo quella del punto a) e l’immissione del minore nel Settore Musicale avverrà contestualmente all’associazione del genitore.
– Art. 5 –
In qualsiasi momento, durante il periodo di prova, il Consiglio Direttivo può espellere dall’Associazione, con votazione a maggioranza, l’Associato Ordinario in prova se questi:
a) Abbia causato discredito all’immagine e al buon nome dell’Associazione.
b) Abbia causato, volontariamente, danni morali e materiali all’Associazione.
c) Non si sia attenuto alle norme previste dallo Statuto, dal Regolamento dell’Associazione, dal Regolamento per i Gruppi Orchestrali, per gli Ensembles Strumentali, per i Gruppi Corali, per le attività di musica d’insieme e le direttive emanate dagli Organi Direttivi.
d) Per mancato pagamento dei contributi previsti alla lettera c) dell’Art. 11 dello Statuto.
E’ motivo di espulsione anche la non ottemperanza a quanto previsto al precedente Art. 1 del presente regolamento.
– Art. 6 –
Il Consiglio dei Garanti può deliberare, a maggioranza, l’esclusione dell’Associato Ordinario per gli stessi motivi riportati nelle lettere a), b), c), d), del precedente Art. 5 del presente Regolamento.
E’ motivo di espulsione anche la non ottemperanza a quanto previsto al precedente Art. 1 del presente regolamento.
– Art. 7 –
Gli Associati possono ricorrere contro i provvedimenti di espulsione.
I ricorsi saranno vagliati e giudicati dall’Assemblea degli Associati.
– Art. 8 –
Il Consiglio dei Garanti può adottare, a maggioranza, i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di tutti gli Associati:
a) Richiamo scritto:
1) per comportamento personale e interpersonale non corretto e per atti non educati di qualsiasi genere.
b) Sospensione a tempo determinato dalla Sede Sociale e/o dalla frequenza alle attività associative:
1) per recidiva di quanto contemplato nel punto 1) della lettera a) del presente Art.
2) per gravi atti di cattivo comportamento e/o di cattiva educazione.
c) Espulsione:
1) per recidiva di quanto contemplato nel punto 2) della lettera b) del presente Art.
2) per quanto contemplato in tutte le lettere dei precedenti Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.
– Art. 9 –
Tutti gli Associati, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all’Associazione, si obbligano a rifondere l’Associazione di tutti i danni da essi stessi causati durante la partecipazione alle attività associative.
Tutti gli Associati si obbligano a rifondere l’Associazione di tutti i danni che i propri figli minorenni possono causare durante la partecipazione alle attività associative.
– Art. 10 –
Per le votazioni a scrutinio segreto, durante le riunioni dell’Assemblea, dovrà essere formato un Seggio con tre componenti: un Presidente e due Scrutatori.
Il Presidente del Seggio dovrà:
1) verificare l’identità degli Associati presenti in Assemblea ed aventi diritto al voto.
2) stilare un elenco degli aventi diritto al voto e ritirarne firma prima del voto.
3) firmare prima dell’inizio delle operazioni di voto, per convalida, tutte le schede da utilizzare.
4) scrutinare le schede votate, con l’aiuto dei due Scrutatori.
5) redigere un verbale sulle operazioni e i risultati del voto.
6) proclamare pubblicamente in Assemblea i risultati del voto.
I due scrutatori dovranno:
a) coadiuvare il Presidente del Seggio in tutte le operazioni delle votazioni.
b) coadiuvare il Presidente del Seggio nello scrutinio delle schede votate.
c) controfirmare il verbale sulle operazioni e i risultati del voto.
– Art. 11 –
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Garanti, come previsto negli Artt. 18 e 19 dello Statuto, coloro i quali desiderano porre la propria candidatura dovranno depositare il proprio nominativo non oltre l’inizio della riunione dell’Assemblea.
Non è ammessa la contemporanea candidatura per il Consiglio Direttivo e per il Consiglio dei Garanti.
– Art. 12 –
L’Assemblea degli Associati Ordinari potrà apportare, in qualunque momento, variazioni al presente regolamento.
– Art. 13 –
Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce totalmente il Regolamento emanato in data 29 novembre 1998 ,entrerà in vigore contestualmente con l’entrata in vigore del nuovo Statuto.
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(1) Edizione : 27 aprile 2008