REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE (1)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE

DELLA CULTURA E DELLE ARTI

CENTRO STUDI E FORMAZIONE

 

–  Art.   1  –

 

A tutti gli associati è richiesto, in seno all’Associazione, un comportamento personale e interpersonale improntato alla massima correttezza ed educazione e ciò è condizione inderogabile ai fini dell’ammissione e della permanenza nell’Associazione.

 

–  Art.   2  –

 

Gli aspiranti Associati Ordinari devono avanzare domanda scritta al Presidente dell’Associazione Accademia Internazionale della Cultura e delle Arti – Centro Studi e Formazione, compilando l’apposito modulo predisposto e saranno presentati da almeno due Associati Ordinari, ammessi in via definitiva, che garantiscano sulla persona dell’aspirante Associato Ordinario.
Il Consiglio Direttivo valuterà la domanda dell’aspirante Associato Ordinario e se il parere sarà favorevole, questi farà parte dell’Associazione come Associato Ordinario in prova per un periodo di tre anni.
Trascorsi i tre anni di prova, il Consiglio dei Garanti valuterà la posizione dell’Associato Ordinario in prova e se il parere sarà favorevole, questi assumerà in via definitiva la qualifica di Associato Ordinario.
La sottoscrizione della domanda di ammissione all’Associazione comporta la completa accettazione, senza riserve, di tutti gli articoli del presente Regolamento oltre che la completa accettazione, senza riserve, dello Statuto dell’Associazione, del Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti e delle direttive emanate dagli Organi dell’Associazione.

 

–  Art.   3  –

 

I minorenni che partecipano alle attività dei vari Dipartimenti, diventando maggiorenni, devono richiedere l’iscrizione a nome proprio all’Associazione Accademia Internazionale della Cultura e delle Arti – Centro Studi e Formazione per essere ammessi come Associati Ordinari, secondo le norme previste dal precedente Art. 2 del presente Regolamento, per continuare le attività intraprese in uno o più Dipartimenti e versare a proprio nome la quota associativa.
Tale iscrizione non comporta un ulteriore periodo di prova, se già fatto in precedenza.
La domanda di iscrizione verrà valutata direttamente dal Consiglio dei Garanti per l’ammissione definitiva.
Chi diventa maggiorenne durante il periodo di prova, deve rinnovare a proprio nome la domanda di associazione e completare la parte rimanente del periodo di prova.
In questo caso la domanda di ammissione all’Associazione Accademia Internazionale della Cultura e delle Arti – Centro Studi e Formazione sarà valutata in prima istanza dal Consiglio Direttivo e terminato il periodo di prova, dal Consiglio dei Garanti per l’ammissione definitiva.

 

–  Art.   4  –

 

In qualsiasi momento, durante i tre anni del periodo di prova, il Consiglio Direttivo può espellere dall’Associazione, con votazione a maggioranza, l’Associato Ordinario in prova se questi:
a) Abbia causato discredito all’immagine e al buon nome dell’Associazione.
b) Abbia causato, volontariamente, danni morali e materiali all’Associazione.
c) Non si sia attenuto alle norme previste dallo Statuto, dal Regolamento dell’Associazione, dal Regolamento dei Settori e dei Dipartimenti e alle direttive emanate dagli Organi Dirigenziali dell’Associazione.
d) Per mancato pagamento dei contributi previsti al 3° punto dell’Art. 12 dello Statuto.
E’ motivo di espulsione anche la non ottemperanza a quanto previsto al precedente Art. 1 del presente regolamento.
Gli Associati Ordinari in prova possono ricorrere contro il provvedimento di espulsione.
I ricorsi saranno vagliati e giudicati dall’Assemblea degli Associati.

 

–  Art.   5  –

 

Il Consiglio dei Garanti può deliberare, a maggioranza, l’espulsione dell’Associato Ordinario, ammesso in via definitiva, per gli stessi motivi riportati nelle lettere a), b), c), d), del precedente Art. 4 del presente Regolamento.
E’ motivo di espulsione anche la non ottemperanza a quanto previsto al precedente Art. 1 del presente regolamento.
Gli Associati Ordinari, ammessi in via definitiva, possono ricorrere contro il provvedimento di espulsione.
I ricorsi saranno vagliati e giudicati dall’Assemblea degli Associati.

 

–  Art.   6  –

 

Il Consiglio dei Garanti può adottare, a maggioranza, i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di tutti gli Associati:

 

a) Richiamo scritto:
1)per comportamento personale e interpersonale non corretto e per atti non educatidi qualsiasi genere.

 

b)Sospensione a tempo determinato dalla Sede Sociale e/o dalla frequenza alle attività associative:
1) per recidiva di quanto contemplato nel punto 1) della lettera a) del presente Art.
2) per gravi atti di cattivo comportamento e/o di cattiva educazione.

 

c) Espulsione:
In riferimento ai precedenti Artt. 4 e 5 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Garanti possono espellere gli Associati, con votazione a maggioranza:
1) per recidiva di quanto contemplato nel punto 2) della lettera b) del presente Art.
2) per quanto contemplato in tutte le lettere dei precedenti Artt. 4,5 e 6 del presente Regolamento.

 

–  Art.   7  –

 

Tutti gli Associati Ordinari, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all’Associazione, si obbligano a rifondere l’Associazione di tutti i danni da essi stessi causati durante la partecipazione alle attività associative.
Tutti gli Associati Ordinari si obbligano a rifondere l’Associazione di tutti i danni causati dai propri figli minorenni durante la partecipazione alle attività associative.

 

–  Art.  8  –

 

Per le votazioni a scrutinio segreto, durante le riunioni dell’Assemblea degli Associati Ordinari, dovrà essere formato un Seggio con tre componenti: un Presidente e due Scrutatori.
Il Presidente del Seggio dovrà:
1) verificare l’identità degli Associati Ordinari presenti in Assemblea ed aventi diritto al voto.
2) stilare un elenco degli aventi diritto al voto e ritirarne firma prima del voto.
3) verificare la validità delle deleghe.
4) firmare prima dell’inizio delle operazioni di voto, per convalida, tutte le schede da utilizzare.
5) scrutinare le schede votate, con l’aiuto dei due Scrutatori.
6) redigere un verbale sulle operazioni e i risultati del voto.
7) proclamare pubblicamente in Assemblea i risultati del voto.

 

I due scrutatori dovranno:
a) coadiuvare il Presidente del Seggio in tutte le operazioni.
b) coadiuvare il Presidente del Seggionello scrutiniodelle schede votate.
c) controfirmare il verbale sulle operazioni e i risultati del voto.

 

– Art.  9  –

 

Per l’elezione dei membri del Consiglio dei Garanti e del Consiglio Direttivo, come previsto negli Artt. 21 e 22 dello Statuto, coloro i quali desiderano porre la propria candidatura dovranno depositare il proprio nominativo non oltre l’inizio della riunione dell’Assemblea.
Non è ammessa la contemporanea candidatura per il Consiglio Direttivo e per il Consiglio dei Garanti.

 

–  Art.  10 –

 

L’Assemblea degli Associati Ordinari potrà apportare, in qualunque momento, variazioni al presente Regolamento.

 

–  Art.  11  –

 

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce totalmente il Regolamento emanato in data 9 giugno 2002, entra in vigore il 27 settembre 2008.

 

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(1)  Edizione :  27 settembre 2008